Detrazioni attività sportiva

Si ricorda che le spese per attività sportiva dilettantistica dei minori può essere posta in detrazione,
in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo a determinate condizioni…
In riferimento alle spese relative all’attività sportiva praticata
dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni, è prevista la detrazione
d’imposta ai sensi del art., 15 comma 1 del TUIR. In generale
si tratta delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine palestre e
altre strutture che sono destinate alla pratica sportiva
dilettantistica
.
Sono infatti esclusi dalla detrazione le spese per gli
abbonamenti alle associazioni che non rientrano nella
definizione di “sportiva dilettantistica”, o che praticano sport
professionistico, oppure associazioni non sportive. 
Nel caso specifico, il Decreto Interministeriale del 28 marzo
2007, in riferimento alle spese sostenute per l’attività
sportiva di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ai fini del
beneficio della detrazione del 19%, per un importo non
superiore a 210 euro, ha individuato la documentazione
idonea ad attestare il sostenimento delle spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive,
palestre ecc.
La spesa deve essere certificata dal bollettino bancario o
postale, oppure dalla fattura, ricevuta o quietanza di
pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante
l’indicazione:
• della ditta, denominazione o ragione sociale e della
sede legale ovvero, se persona fisica, nome,
cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni
sportive;
• della causale del pagamento;
• dell’attività sportiva esercitata;
• dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
• dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e
del codice fiscale del soggetto che effettua il
pagamento. 
In sostanza per usufruire della detrazione per le spese per
attività sportive praticate dai figli (articolo 15, comma I,
lettera i-quinquies, del Tuir), è necessario che i ragazzi
pratichino l’attività presso associazioni sportive (come
indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti, della Legge
289/2002) che abbiano nella propria denominazione sociale
l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o
denominazione sociale dilettantistica.
Le attività devono essere svolte in impianti, comunque
organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non
professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli
impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle
associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in
forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme
del codice civile (paragrafo 14.2 della Circolare n. 34/E del
2008).