Associazioni di promozione sociale
La Legge 383/2000 disciplina le Associazioni di promozione sociale, sono considerate associazioni di promozione sociale, i movimenti, i gruppi, i loro coordinamenti e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
La legge introduce il concetto di utilità sociale legato al concetto di soddisfare o migliorare un bisogno umano, queste associazioni svolgono le proprie attività prevalenemente a favore, anche se non esclusivamente, dei propri associati. Tale concetto è legato al perseguimento di attività tese a migliorare la qualità della vita dei propri soci e dei terzi, l’articolo 1 della legge quadro precisa che l’associazionismo consegue finalità di “carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale”.
Sarà mia cura verificare con il gruppo gli scopi e le attività, la corretta scelta di questa tipologia di associazione, attraverso una disamina puntuale della legge quadro e della legge regionale di riferimento, verificando le “aperture” della normativa e le criticità.
Vi presenterò il regime agevolato fiscale disciplinato dalla legge del 16 dicembre 1991 n. 391.
Ascolterò con molta attenzione alle persone, a quanto intendono proporre, al fine di scegliere la tipologia di ente più rispondente al gruppo, di redigerne lo statuto e curare tutta la fase costitutiva. .
Sucessivamente potrò supportarVi nella gestione sociale ed amministrativa dell’Ente. Lo studio è in grado di:
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aggiornare la contabilità,
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predisporre il bilancio economico finanziario
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predisporre il bilancio sociale
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gestire i compensi, rilasciare ed inviare telematicamente la Certificazione Unica
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predisporre il Modello Unico ENC
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predisporre ed inviare il Modello 770 semplificato
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predisporre ed inviare la domanda per il 5 per mille
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segnalarVi bandi e predisporre richieste di finanziamento