ART-Bonus
Risoluzione 15 ottobre 2015 n. 87 dell’Agenzia delle Entrate
Le fondazioni bancarie possono fruire del credito dimposta disciplinato dallarticolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e lesecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli dintesa stipulati con gli enti pubblici territoriali. In quanto il pagamento diretto delle fatture è assimilabile a erogazione liberale in denaro. Limporto e la destinazione della donazione devono essere previamente identificati nei protocolli dintesa.
Il trasferimento di soldi, allente pubblico territoriale, non è un elemento che influisce sul meccanismo di liberalità e, quindi, neanche sul diritto al contributo fiscale, ovvero art-bonus, istituito dallarticolo 1, Dl 83/2014, in favore di chi effettua erogazioni in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (art-bonus), nel triennio 2014-2016.
È questa la conclusione cui è giunta lAgenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero competente (Mibact), con la Risoluzione 15 ottobre 2015 n. 87, “Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. Art bonus.
I dubbi delle banche
Alcune fondazioni bancarie, che hanno finalità previste nel loro statuto dintervento sul territorio ove operano, attraverso lerogazione di contributi e la promozione di iniziative, hanno scelto di investire nel settore dellarte e dei beni culturali.
A una condizione però: anziché erogare denaro allente pubblico territoriale, preferiscono occuparsi direttamente dei progetti di restauro e di valorizzazione di un bene pubblico (ad esempio, un monumento) sottoposto alla tutela della locale Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico ed etnoantropologico, sulla base di protocolli dintesa stipulati con i diversi enti competenti e, quindi, farsi carico in via esclusiva dei relativi oneri finanziari e organizzativi.
Le interpellanti chiedono, pertanto, allAgenzia delle Entrate se, così facendo, hanno ugualmente diritto al contributo istituito con il Dl 83/2014, altrimenti detto art-bonus.
Il dubbio insorge alla lettura dellarticolo 1, del suddetto decreto, che introduce, infatti, un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito dimposta, nella misura del 63% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% di quelle effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
Nulla osta dellAgenzia
Con la Risoluzione 87/E, lAgenzia delle Entrate, sentito il parere del competente ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo circa lambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa (art-bonus), giunge alla conclusione così come lo stesso Mibact che la ratio della norma (articolo 1, Dl 83/2014) ha inteso promuovere e favorire, investimenti nel patrimonio culturale pubblico.
Il Mibact chiarisce, infatti, che liniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie costituisce un caso di diretta applicazione dellarticolo 121, Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli dintesa con le fondazioni bancarie che per statuto perseguono scopi di utilità sociale nel settore dellarte, attività e beni culturali al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire lequilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.
Pertanto, il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro allente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e lesecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, è un elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità.
Limporto e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei protocolli dintesa: lerogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque assimilabile a erogazione in denaro.
Il documento di prassi conclude, quindi, che, nel caso esposto dalle fondazioni bancarie nellinterpello, ricorrono le condizioni soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, lapplicazione dellart-bonus, e che pertanto, esse possono fruire del credito dimposta disciplinato dallarticolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e lesecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli dintesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.